Categorie
News

ACCONCIATORI, ESTETISTE, TATUATORI.

il Decreto Legge 1 del 7/1/2022 stabilisce che  partire dal 20 gennaio 2022 sarà obbligatorio esibire il Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone) per tutti i clienti di Acconciatori, Estetisti, Tatuatori e Piercer.
Dal 20 gennaio 2022, quindi, i titolari delle attività oltre a controllare il pass dei propri eventuali soci e/o dipendenti, dovranno richiederlo ai clienti i quali, se ne fossero sprovvisti, non potranno accedere ai servizi.

Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina (anche chirurgica). E’ consigliato l’uso della FFP2, da parte dell’operatore, nel caso in cui la prestazione richieda al cliente di toglierla temporaneamente (viso, barba, piercing, ecc..)

CARTELLO GREEN PASS DA AFFIGGERE

Categorie
News

COVID-19 LE NUOVE REGOLE ‘Decreto Legge 1 del 7/1/2022’

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 1 del 7/1/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” con nuove misure di contrasto alla pandemia.

Viene introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’obbligo del Super green pass per i lavoratori over 50. Nuove regole per accedere ai servizi alla persona, centri commerciali e uffici pubblici. Novità anche per la scuola.

Di seguito una Guida alle nuove regole in vigore sulla base dei provvedimenti di cui sopra:

Già in vigore:

  • Obbligo vaccinale per gli ultra 50enni (fino al 15/6/2022) residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri (sanzione 100 euro una tantum inflitta dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1/2/2022). La disposizione si applica anche a coloro che compiono il 50esimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15/6/2022.
  • Obbligo vaccinale senza limiti di età per tutto il personale scolastico e universitario.
  • Obbligo green pass “rafforzato” (vaccinati e guariti) per consumare alimenti e bevande in locali che effettuano somministrazione (ad esempio Bar, Ristoranti) sia all’aperto che e al chiuso, compresa la consumazione al banco (sanzione da 400 a 1000 euro), per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, trasporti a lunga percorrenza e trasporto pubblico locale (posticipo entrata in vigore al 10/2/2022 solo per accesso al trasporto pubblico per isole minori e Laguna di Venezia e per i trasporti scolastici dedicati es. scuolabus – vedi Ordinanza Ministero della Salute del 9/1/2022), fiere, centri congressi, musei e mostre, centri benessere (anche all’aperto), centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), piscine e centri natatori, sport di squadra (al chiuso e all’aperto), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso e all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sagre, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (sanzione da 400 a 1000 euro), impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (es. matrimoni) e corsi di formazione in presenza.
  • Obbligo green Pass “rafforzato” e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose per entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
  • Obbligo mascherine all’aperto anche in zona bianca.
  • Obbligo mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto e su tutti i mezzi di trasporto (sanzione da 400 a 1000 euro).
  • Capienza impianti sportivi al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.
  • Autorizzata la dose “booster” (terza dose) anche per i soggetti di fascia età 12-15 anni con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 16 anni di età.
  • Scuola: alle elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole medie e superiori la Dad scatta solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati restano in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Obbligo utilizzo mascherine FFP2 (vedi Circolare Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute dell’8/1/2022)

Dal 20/1/2022:

  • Obbligo green pass “base” per accedere ai “servizi alla persona” (acconciatori, estetiste, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri).

Fino al 31/1/2022:

  • Vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.
  • Sospese le attività di discoteche, sale da ballo e attività affini.

Dal 1/2/2022:

  • Riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi. Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
  • Obbligo green pass “base” per accedere ad uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, negozi, attività commerciali e centri commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona). Siamo in attesa di un apposito DPCM che sancisca quali sono le aziende realmente coinvolte nel provvedimento.

Dal 15/2/2022:

  • Obbligo di green pass “rafforzato”, per gli over 50 su tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza super Green pass, niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro. Saranno considerati “assenti ingiustificati”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del certificato rafforzato. Chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro (con sanzione raddoppiata se reiterata). Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi. La sostituzione è di dieci giorni rinnovabili fino al 31/3/2022.

Fino al 31/3/2022:

  • Stato d’emergenza (salvo proroghe).

INFOGRAFICHE DELLA REGIONE TOSCANA

DISPOSIZIONI DELLA REGIONE TOSCANA PER USCIRE DALL’ISOLAMENTO

Categorie
News

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l’anno 2022

E’ stato emanato dalla Prefettura di Siena il Calendario delle le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l’anno 2022. (provvedimento n. 35388 , emesso il 30/12/2021 dalla Prefettura di Siena).

Link per visionare il Calendario

Categorie
News

Emergenza sanitaria COVID 19 – Misure urgenti in materia di impianti termici

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto delll’evolversi della situazione epidemiologica ed in particolare del
diffondersi, nel mese di dicembre, di nuove varianti con carattere particolarmente diffusivo, di consentire ai soggetti tenuti agli adempimenti di cui al precedente comma di posticipare i relativi
interventi di efficienza energetica al 31 marzo 2022, , in coerenza con la proroga dello stato di
emergenza disposta dal DL 221/2021, fermi gli obblighi di manutenzione
DELIBERA
 di consentire ai proprietari e i responsabili degli impianti termici, per le motivazioni di ordine
sanitario richiamate in premessa, di posticipare i relativi interventi di efficienza energetica al 31
marzo 2022, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dal DL 221/2021, fermi
gli obblighi di manutenzione dell’impianto.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 12 2021

 

Categorie
News

“Obblighi di pubblicità delle erogazioni pubbliche”

Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129

Obblighi dai soggetti richiedenti, “gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati ai soggetti che esercitano le attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni e altri soggetti individuati, sopra la soglia di 10.000 euro nel periodo considerato (criterio di cassa).

In particolare, “i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo […] mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 31 dicembre, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.”

L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro) e quella accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione; decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che sia stato ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La Confartigianato di Siena è disponibile, per i propri soci, al servizio di ‘Pubblicazione degli Aiuti di Stato Ricevuti’ pubblicandoli sul proprio sito www.confartigianatosenese.it.

Il servizio è disponibile anche a tutte le ditte che hanno l’obbligo di suddetta pubblicazione ‘previa adesione all’Associazione’.

Categorie
News

CONGRUITA’ EDILE — NOVITA’ PER TUTTI I CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI CON VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERA PARI O SUPERIORE A 70000 EURO

  • Dal 1 novembre 2021 entra in vigore la ” verifica della congruità edile” regolamentata dal decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali n.143/2021.

Per saperne di più leggi l’allegato.

 



  • Sei una ditta affidataria e il tuo cantiere è oggetto di congruità?

Registrati e inserisci il tuo cantiere dal portale

https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect

In questa prima fase la cassa edili sarà a disposizione per ogni supporto al n. 057742059.

 

Categorie
News

LE NUOVE REGOLE DEL ‘GREEN PASS’ Misure di Contenimento della Quarta Ondata

LE NUOVE REGOLE DEL ‘GREEN PASS’ 

Misure di Contenimento della Quarta Ondata

Green Pass “base”

È quello che si ottiene con il tampone negativo. Oltre che nei luoghi di lavoro, trasporti a lunga percorrenza, attività sportiva al chiuso, diventa obbligatorio anche per entrare in:

  • alberghi
  • spogliatoi per l’attività sportiva
  • treni regionali e interregionali
  •  bus, tram e metro (trasporto pubblico  locale).

Green Pass rafforzato (dal 6 dicembre)

È quello che si ottiene se si è vaccinati e guariti ed è valido per 9 mesi. Dal 6 dicembre al 15 gennaio sarà obbligatorio per entrare in:

  • spettacoli
  • eventi sportivi
  • ristorazione al chiuso
  • feste e discoteche
  • cerimonie pubbliche.

Obbligo vaccinale Estensione a ulteriori categorie dal 15 dicembre:

  • personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e personale del soccorso pubblico.

Vaccinazioni e terza dose

Potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione È consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda Possibilità da subito di terza dose per gli under 40.

Categorie
News

NOVITA’ -GREEN PASS-

I lavoratori possono consegnare al datore di lavoro la certificazione verde COVID-19

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 165/2021, che ha convertito il D.L. 127/2021, sono state apportate alcune importanti novità in materia di “green pass”.

Tra queste, la più importante riguarda la possibilità per i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, di chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.

In questo caso, per tutta la durata della relativa validità, questi lavoratori sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro circa possesso e validità del “green pass”.

Questa semplificazione, che era stata fortemente richiesta anche da Confartigianato, consentirà, soprattutto nelle piccole realtà, di rendere estremamente semplice la gestione dei controlli.

Una volta acquisita copia della certificazione, al datore di lavoro sarà infatti connsentito annotare la scadenza della sua validità.

Ovviamente la gestione del green pass dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni relative alla privacy.