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“Obblighi di pubblicità delle erogazioni pubbliche”

Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129

Obblighi dai soggetti richiedenti, “gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati ai soggetti che esercitano le attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni e altri soggetti individuati, sopra la soglia di 10.000 euro nel periodo considerato (criterio di cassa).

In particolare, “i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo […] mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 31 dicembre, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.”

L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro) e quella accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione; decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che sia stato ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La Confartigianato di Siena è disponibile, per i propri soci, al servizio di ‘Pubblicazione degli Aiuti di Stato Ricevuti’ pubblicandoli sul proprio sito www.confartigianatosenese.it.

Il servizio è disponibile anche a tutte le ditte che hanno l’obbligo di suddetta pubblicazione ‘previa adesione all’Associazione’.