Autore: Simona Donzelli
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AI NASTRI DI PARTENZA
- Autore articolo Di Simona Donzelli
- Data dell'articolo 15 Marzo 2021
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Avviata dal 1° febbraio 2021 la “Lotteria degli scontrini”.
Con il provvedimento congiunto delle Dogane e dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio u.s., la “Lotteria degli scontrini” diventa operativa. Nel corso della formazione specialistica del 2 febbraio, il dott. Carmelo Piancaldini, responsabile del Settore Procedure dell’Agenzia delle entrate, è intervenuto per illustrare i relativi adempimenti dell’esercente (in allegato, le slides presentate durante l’evento).
Si ricorda che partecipano alla Lotteria soltanto le operazioni certificate con documento commerciale (rilasciato da RT o tramite la procedura web dell’AdE), pagate interamente con modalità elettronica (carta di credito, bancomat e altre modalità, quali Satispay), per le quali il cliente comunica il codice Lotteria.
Cosa deve fare l’esercente
Le operazioni preliminari che l’esercente deve effettuare, anche eventualmente contattando l’installatore, sono le seguenti:
- Verificare, con il laboratorio da cui ha acquistato il RT, che il software sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della Lotteria: in particolare, contattando il tecnico, deve assicurarsi che il RT sia adeguato per l’acquisizione del codice Lotteria e per la trasmissione dei dati.
- Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica. Al riguardo, va verificato che sulla tastiera del RT sia presente il tasto che consente di specificare che il pagamento è avvenuto elettronicamente (altrimenti, di solito, è possibile configurare il RT seguendo le indicazioni del manuale operativo).
- E’ consigliabile dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice Lotteria. In alternativa, si userà il tastierino del RT per digitare il codice.
Nel momento in cui esegue l’operazione con il cliente, i passaggi fondamentali sono i seguenti:
– prima di memorizzare l’operazione, l’esercente deve :
- acquisire il codice Lotteria del cliente (l’acquisizione del codice fiscale non consente la partecipazione alla Lotteria);
- accettare il pagamento elettronico. E’ stato chiarito che il bonifico immediato costituisce un pagamento elettronico;
- emettere il documento commerciale digitando il tasto del pagamento elettronico. Qualora, per mero errore, non sia stato digitato tale tasto, e dal documento commerciale risulti il pagamento in contanti, l’esercente potrà annullare l’operazione e ripeterla nel modo corretto.
– Dopo l’operazione, il RT, giornalmente, unitamente alla consueta trasmissione telematica, in automatico invia i dati al sistema della Lotteria necessari per procedere all’estrazione periodica dei premi.
Si ricorda che non sono previste sanzioni amministrative per l’esercente che non consente la partecipazione alla Lotteria. Tuttavia, il cliente potrà, dal prossimo 1° marzo 2021, effettuare segnalazioni “qualificate” accedendo con il proprio SPID nell’area riservata del Portale della Lotteria. Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guarda di Finanzia nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Verifiche impianto di terra
- Autore articolo Di Simona Donzelli
- Data dell'articolo 15 Marzo 2021
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Trasmissione all’Inail dell’Organismo abilitato
Il Decreto Mille Proroghe del 31 Dicembre 2019 ha introdotto, per le verifiche effettuate a partire dal 01.01.2020, l’obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere all’INAIL il nominativo dell’Organismo incaricato di eseguire i controlli ai sensi del DPR 462/01, attraverso l’invio di una comunicazione per il tramite del sistema informatico CIVA.
Prima di comunicare il nominativo dell’Organismo scelto per le verifiche periodiche, però, è necessario che l’impianto elettrico sia censito dall’Inail e che sia attribuita una matricola.
A tal fine è necessario verificare preventivamente presenza o meno della sotto indicata documentazione:
- Ultima verifica periodica dell’impianto di messa a terra da parte dell’Organismo abilitato
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990)
- Progetto impianto elettrico (se dovuto e se indicato nella Dichiarazione di conformità)
- Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) – verificare presenza di raccomandate con ricevuta di ritorno di comunicazioni agli Enti preposti
- Qualsiasi altra documentazione utile al reperimento della matricola dell’impianto elettrico (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda, ecc.)
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a vostra completa disposizione per fornirvi qualsiasi chiarimento in merito e per effettuare la pratica sopra descritta.
mail: ambiente@confartigianatosenese.it
tel. 0577 282252-5 / 0577 225925 / cell 351 0388554
Convenzione SIAE anno 2021
- Autore articolo Di Simona Donzelli
- Data dell'articolo 15 Marzo 2021
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La Convenzione per il pagamento dei diritti d’autore per la “Musica d’ambiente” trasmessa nei laboratori artigiani, negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc), prevede che gli associati alla Confartigianato, dietro presentazione della tessera associativa, usufruiscano di una riduzione del 25% sulle tabelle tariffarie SIAE 2021.
La Convenzione è applicabile anche ai compensi previsti per l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli apparecchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate possono usufruire di una riduzione pari al 40%.
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto per il ̶1̶ ̶m̶a̶r̶z̶o̶ ̶2̶0̶2̶1̶ 30 giugno 2021 (come differito dalla comunicazione SIAE del 04/03/21).
Scuola di formazione gratuita
- Autore articolo Di Simona Donzelli
- Data dell'articolo 15 Marzo 2021
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La Regione Toscana in convenzione con l’agenzia formativa FORMIMPRESA (accreditamento regionale n.OF0269)
PRESENTA IL CORSO di Istruzione e Formazione Professionale IeFP
TRILOGIS – OPERATORE DEI SERVIZI E DEI LOGISTICI SISTEMI
3168 ore, di cui 1184 di lezioni d’aula (di cui 30 di accompagnamento individuale e collettivo),
1184 di laboratorio e 800 di stage
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO:
Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare diaver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere conseguita dal/dalla ragazzo/a nell’anno scolastico e formativo precedente a quello di ammissione all’esame di qualifica del percorso di IeFP. La percentuale di presenza femminile prevista è del 60% ovvero 9 partecipanti su 15. Il percorso darà inoltre priorità di accesso ad allievi in situazione di disabilità (nei termini previsti dall’avviso) al fine di favorirne l’inserimento nel percorso attraverso azioni di sostegno mirate ed adeguate alla effettiva situazione del soggetto.
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO:
In relazione alla tipologia specifica di progetto ed al target di partecipanti e previsto il
riconoscimento crediti esclusivamente:
- in caso di richieste di iscrizioni di nuovi partecipanti a percorso già avviato;
- in relazione alle UF inerenti le competenze di base riferibili all’adempimento dell’obbligo
scolastico ed alle competenze chiave definite dalla comunità europea.
MODALITA’ DI SELEZIONE ALLIEVI:
Le eventuali prove di selezione saranno strutturate con una prova scritta articolata in un questionario a risposta chiusa e aperta, esercizi di completamento, esercizi di ragionamento logico-matematico, e in un breve colloquio di conoscenza in relazione ai risultati del test durante il quale verranno verificate le motivazioni alla candidatura, l’effettiva disponibilità alla frequenza e l’interesse specifico al percorso professionale, altri interessi o informazioni utili a comprendere la psicologia del soggetto e le sue aspettative in relazione alla scelta del percorso.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il progetto ha l’obiettivo di formare la figura professionale (repertorio delle figure professionali della Regione Toscana n°149), di Addetto alle operazioni di spedizione
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Le domande di iscrizione al corso potranno essere presentate presso la sede di: FORMIMPRESA in Via Monte Rosa, 26 a Grosseto tel. 0564/419630/40; o all’indirizzo mail formimpresa@artigianigr.it o tramite portale MIUR entro il 25 gennaio 2021.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto, se presentate in ritardo non saranno considerate ammissibili. Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegata: fotocopia di un documento d’identità valido e codice fiscale dell’allievo/a e del genitore o tutore e permesso di soggiorno per gli allievi extracomunitari.
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Al termine di ogni UF sono previste delle verifiche intermedie e al termine del percorso è previsto l’esame di qualifica. L’esame finale è strutturato in tre prove: prova scritta, prova orale e prova pratica. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste.
TITOLO CONSEGUITO: Qualifica livello EQF III di OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA – previo superamento dell’esame finale.
SEDE DI SVOLGIMENTO e FREQUENZA: Il corso si terrà a Siena in Via dell’Artigianato, 2, da settembre 2021 a giugno 2024. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì (9.00-13.00 e/o 14.00-18.00).
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 30 GIUGNO 2021
Il corso è interamente gratuito finanziato con le risorse del POR. FSE 2014-2020 rientra nell’ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2021
- Autore articolo Di Simona Donzelli
- Data dell'articolo 15 Marzo 2021
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Confermati nel complesso i divieti di circolazione, anche se tra le deroghe compare quella che consente di rientrare a casa a chi si trova a non più di 50 km di distanza, a chi è impegnato nell’intermodale, a chi trasporta prodotti anti-Covid
Nel decreto ministeriale 585/2020, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, quello chiamato a individuare le date del 2021 – e le relative deroghe – in cui i veicoli pesanti sopra alle 7,5 tonnellate non potranno circolare, compaiono, tra i mezzi esentati dai divieti, quelli che trasportano prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza da Coronavirus (Covid-19), tra i quali vengono appositamente ricompresi i dispositivi di protezione individuali, i prodotti per la prevenzione e il trattamento e prodotti per l’igiene di superfici, gli ambienti interni e l’abbigliamento.
In più c’è un intero articolo – il 13 – che serve a normare quanto di fatto è già accaduto nel corso del 2020, vale a dire che «nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da Covid 19 determini ripercussione anche sull’autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionali, può disporre la sospensioni temporanea dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto». Insomma, se la situazione emergenziale lo consiglia i divieti verranno sospesi.
In più, viene ribadita e solo in parte corretta la possibilità per gli autisti di rientrare presso la sede aziendale o presso la residenza o il proprio domicilio purché, nel momento in cui inizia il divieto, non si trovino a una distanza superiore a 50 chilometri da tale sede e non percorrano tratti autostradali.
Per il resto, altre deroghe o agevolazioni vengono concesse ai veicoli impegnati in missioni intermodali, nel senso cioè che i divieti non si applicano ai mezzi «impiegati in trasporti intermodali aventi origine o destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti d’idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco». Mentre tra le categorie di trasporti esentati, compare pure quella relativa agli alimenti per animali o materie prime per la loro produzione.
Particolarmente significativa pure l’esenzione dedicata ai veicoli che necessitano dell’intervento di un’officina di riparazione che abbia sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa.
Tutto ciò premesso rispetto alle deroghe, vediamo il calendario completo dei divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate