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DAL 1° SETTEMBRE 2025 VIETATI ALCUNI PRODOTTI PER UNGHIE

ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE

Il Regolamento (UE) 2024/197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 gennaio 2024, modifica l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) introducendo e aggiornando classificazioni ed etichettature armonizzate per alcune sostanze chimiche.
Cosa cambia per estetiste e acconciatori
Il nuovo Regolamento interessa in modo diretto i prodotti utilizzati nei trattamenti per unghie (nail), in quanto introduce nuove restrizioni per due sostanze comunemente presenti nei prodotti cosmetici per unghie:

  • Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina): è un fotoiniziatore utilizzato per la polimerizzazione degli smalti gel con luce UV.
  • Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina): è un condizionante per unghie utilizzato per migliorare l’adesione di primer, smalti e gel.

Entrambe le sostanze sono state classificate dall’Unione Europea come tossiche (categoria 1B), con potenziali rischi per la salute.


A partire dal 1° settembre 2025:

Sarà vietata l’immissione sul mercato e la messa a disposizione di prodotti cosmetici contenenti queste sostanze.

Gli operatori del settore (compresi i centri estetici e gli acconciatori) non potranno più utilizzare tali prodotti, nemmeno se già in loro possesso.

È importante verificare subito le etichette e informarsi presso i fornitori per essere certi che i prodotti utilizzati siano conformi alle nuove disposizioni.

Il divieto si applica anche agli utilizzatori finali professionali, non solo ai produttori e ai distributori

Eventuali indicazioni diverse fornite da distributori o rivenditori, come la possibilità di utilizzare scorte già presenti, non sono conformi al Regolamento europeo e potrebbero comportare sanzioni in caso di controlli.

 

Aggiornamento Fascicolo di Esercizio

A seguito della novità normativa, vi ricordiamo che dovrà essere aggiornato anche il “Fascicolo di Esercizio”, eliminando i riferimenti ai vecchi prodotti e inserendo quelli ai nuovi, completi delle schede tecniche degli stessi.


Smaltimento delle rimanenze dei prodotti non conformi

La normativa non specifica una precisa modalità di smaltimento dei prodotti non conformi.

Il Regolamento non specifica se i prodotti vietati dovranno essere restituiti ai fornitori: questa modalità potrà essere concordata caso per caso tra professionista e fornitori.

Per essere smaltiti direttamente dagli operatori ricordiamo che, pur essendo tali prodotti classificabili come “rifiuti speciali pericolosi”, per effetto dell’esonero dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 dall’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico, gli estetisti e gli acconciatori non sono tenuti a tale adempimento: resta inteso che i rifiuti pericolosi prodotti devono essere affidati per il trasporto ad aziende autorizzate.