obbligo di sostituzione con il tachigrafo intelligente V2 entro il 31/12/2024
Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di primagenerazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione (tachigrafointelligente G2V2) entro 31/12/2024
Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha introdotto nuovi obblighi in merito al sistema tachigrafo digitale.
In particolare, chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione – Tachigrafo Intelligente G2V2 . Le scadenze previste per l’adeguamento sono le seguenti:
• per i veicoli equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la
scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024
• per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione la scadenza
perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 19/08/2025
• per i veicoli commerciali con peso massimo tra 2,5 e 3,5 tonnellate la sostituzione
dovrà essere effettuata entro il 01/07/2026.
Agli obblighi di sostituzione del tachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda, invece, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all’uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione): l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell’ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).
Tale obbligo entra in vigore dal 31/12/2024
Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l’adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.
Gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all’obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.
Non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all’utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.
Pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell’attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge.
La nuova carta inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti.
Questo comporta che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
Su richiesta dell’interessato, la Camera potrà già procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità “rinnovo per modifica dati” che sarà ceduta dietro pagamento del diritto di segreteria vigente.
Si ricorda, inoltre, che l’interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.