Confartigianato Senese

obbligo di sostituzione con il tachigrafo intelligente V2 entro il 31/12/2024

Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di primagenerazione  dovrà  sostituire  l’impianto  con  quello  di  nuova  generazione  (tachigrafointelligente G2V2) entro 31/12/2024                                                                   

Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha introdotto nuovi obblighi in merito al sistema tachigrafo digitale.
In  particolare,  chi  opera  nel  trasporto  internazionale  e  dispone   di  veicoli  muniti  di tachigrafo  di  prima  generazione  dovrà  sostituire  l’impianto  con  quello  di  nuova generazione – Tachigrafo Intelligente G2V2 . Le scadenze previste per l’adeguamento sono le seguenti:

• per  i  veicoli  equipaggiati  con  tachigrafi  analogici  o  digitali  non  intelligenti  la
scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024

• per  i  mezzi  dotati  di  tachigrafo  intelligente  di  prima  generazione  la  scadenza
perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 19/08/2025

• per i veicoli commerciali con peso massimo tra 2,5 e 3,5 tonnellate la sostituzione
dovrà essere effettuata entro il 01/07/2026.

Agli  obblighi  di  sostituzione  del  tachigrafo  si  aggiunge  una  disposizione  generale  che riguarda, invece, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all’uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione): l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56  giorni  precedenti  (oggi  sono  28  giorni)  nell’ambito  dei  controlli  su  strada  (Art.  36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Tale obbligo entra in vigore dal 31/12/2024              

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle  disposizioni  normative  che  ne  hanno  disposto  l’adeguamento)  hanno  memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.
Gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all’obbligo normativo dotandosi  di  stampe dei tempi di  guida dei 28 giorni precedenti  (rispetto a quelli  già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.
Non  essendoci  una  specifica  previsione  normativa  che  impone  la  sostituzione,  spetta unicamente all’utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di  guida alle Autorità preposte ai controlli  con le modalità alternative previste.
Pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell’attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge.
La nuova carta inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti.
Questo  comporta  che  prima  della  restituzione  alla  Camera  della  carta  precedente,  i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
Su richiesta dell’interessato, la Camera potrà già procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità “rinnovo per modifica dati”  che sarà ceduta dietro pagamento del diritto di segreteria vigente.
Si ricorda, inoltre, che l’interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.