Confartigianato Senese

Con il “decreto Riaperture”, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha posticipato l’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.


Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:

  • Le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le ONLUS, le fondazioni e talune cooperative sociali;
  • Sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
  • All’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
  • Delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.


In caso di mancato adempimento, ai sensi dell’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti così definite:

  • Sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.


E’ doveroso dare evidenza alla novità introdotta con il D.L. 52/2021: l’articolo 11-sexiesdecies che dispone una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l’anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi, sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si invita, le aziende a tenere traccia   dei contributi erogati nell’anno 2020 e, se l’azienda è interessata al servizio di pubblicità nel nostro sito, deve inviare una mail all’indirizzo gabriele.carapelli@confartigianatosenese.it  riportando nell’oggetto: “pubblicazione aiuti di stato” con il riepilogo delle sovvenzioni, per la corretta pubblicazione sul sito dei contributi ricevuti dalla ditta in oggetto  occorrono i seguenti dati: 

3 . Entrare nel singolo Dettaglio, per ottenere i dati ai fini della corretta compilazione della tabella che segue.

Nominativo della ditta

Dati richiesti

Riferimento Registro Aiuti di Stato

Soggetto erogante

“Autorità concedente”

Importo del contributo ricevuto

“Elemento di aiuto”

Data di incasso

“Data concessione”

Causale

“Titolo Misura”

Devono essere prodotte tante tabelle quanti sono contributi/sovvenzioni INCASSATI nel corso del 2020anche se con data concessione anteriore al 2020.

È necessario infatti che gli importi siano esposti secondo il criterio di CASSA.

Il servizio è rivolto a tutti gli associati – nel caso  aziende non socie fossero interessate al servizio  possono contattare il n. telefonico 0577/282252 e chiedere di Gabriele Carapelli.