Confartigianato Senese

Confermati nel complesso i divieti di circolazione, anche se tra le deroghe compare quella che consente di rientrare a casa a chi si trova a non più di 50 km di distanza, a chi è impegnato nell’intermodale, a chi trasporta prodotti anti-Covid

Nel decreto ministeriale 585/2020, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, quello chiamato a individuare le date del 2021 – e le relative deroghe – in cui i veicoli pesanti sopra alle 7,5 tonnellate non potranno circolare, compaiono, tra i mezzi esentati dai divieti, quelli che trasportano prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza da Coronavirus (Covid-19), tra i quali vengono appositamente ricompresi i dispositivi di protezione individuali, i prodotti per la prevenzione e il trattamento e prodotti per l’igiene di superfici, gli ambienti interni e l’abbigliamento.

In più c’è un intero articolo – il 13 – che serve a normare quanto di fatto è già accaduto nel corso del 2020, vale a dire che «nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da Covid 19 determini ripercussione anche sull’autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionali, può disporre la sospensioni temporanea dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto». Insomma, se la situazione emergenziale lo consiglia i divieti verranno sospesi.

In più, viene ribadita e solo in parte corretta la possibilità per gli autisti di rientrare presso la sede aziendale o presso la residenza o il proprio domicilio purché, nel momento in cui inizia il divieto, non si trovino a una distanza superiore a 50 chilometri da tale sede e non percorrano tratti autostradali.

Per il resto, altre deroghe o agevolazioni vengono concesse ai veicoli impegnati in missioni intermodali, nel senso cioè che i divieti non si applicano ai mezzi «impiegati in trasporti intermodali aventi origine o destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti d’idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco». Mentre tra le categorie di trasporti esentati, compare pure quella relativa agli alimenti per animali o materie prime per la loro produzione. 

Particolarmente significativa pure l’esenzione dedicata ai veicoli che necessitano dell’intervento di un’officina di riparazione che abbia sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa.

Tutto ciò premesso rispetto alle deroghe, vediamo il calendario completo dei divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate